REALIZZAZIONE
TARGHE CONDOMINIALI
TARGHE CONDOMINIALI
UN OBBLIGO DI LEGGE
ART. 1129 C.C. comma 5
“Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
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RESISTENTI ALLE INTEMPERIE E AFFISSIBILI SU OGNI SUPERFICIE CON FACILITÀ
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ELEGANTI E ADATTE ANCHE PER L’ESTERNO, FORNITE CON DISTANZIALI O SENZA
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*consegna gratuita per ordini di almeno 5 targhe condominiali
Una delle linee guida della recente riforma 220/2012 del diritto condominiale è stata proprio la preoccupazione di rendere “trasparente” il condominio, dal punto di vista dell’individuazione di una figura essenziale come quella dell’amministratore. La “targa” contenente i dati dell’amministratore, sarà posta a carico dei condòmini: questo in quanto si tratta di una attività svolta nel loro interesse.